Il Decreto MISE del 21 dicembre 2017 introduce importanti novità per le imprese energivore a partire dal 1° gennaio 2018.
La terza novità è una rimodulazione dell’intensità dell’incentivazione e della modalità di conteggiare le agevolazione delle stesse. Si mette in relazione il costo dell’energia elettrica con il VAL, riferiti allo stesso anno. Il VAL (Valore Aggiunto Lordo) in sostanza è il fatturato a cui si sottraggono i costi della materia prima, del personale, dei servizi e dei canoni. Sono ammesse le imprese che hanno un indice costo EE/VAL > = 20% (classi di valore aggiunto VAL).
Per le imprese manifatturiere appartenenti al primo degli elenchi allegati al Decreto, l’indice costo EE/VAL può anche essere inferiore al 20%. In questo caso per essere ammesse devono avere un indice del costo EE maggiore del 2% rispetto al fatturato. E pagano come nel primo caso in base solo alle classi di rapporto tra costo EE e fatturato (classi di fatturato FAT). Al di sotto del 2% del rapporto costo EE/fatturato la componente A3 si paga al 100%.
Dal 1° gennaio 2018 il riconoscimento dei contributi avverrà direttamente nella fattura di fornitura dell’energia elettrica:
Per la determinazione della misura delle agevolazioni si utilizzano gli indici e i parametri di riferimento che l’ENEA trasmetterà al MISE con frequenza biennale. Tali parametri verranno elaborati ed aggiornati sulla base delle risultanze delle diagnosi energetiche, in applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. 102/14, pervenute ad ENEA.
La presentazione delle domande per il riconoscimento dei requisiti di impresa energivora e accesso alle agevolazioni va fatta tramite il portale della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali CSEA, la cui apertura è prevista entro il 15 maggio prossimo, con un termine massimo per la presentazione di 30 giorni dall’apertura del portale. Entro il 18 luglio 2018 la Cassa effettuerà i conguagli in bolletta delle agevolazioni spettanti dal 1 gennaio 2018.