Nomina dell’Energy Manager

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Il 30 aprile prossimo scade il termine annuale per la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, meglio noto come Energy Manager.

La nomina è obbligatoria secondo quanto stabilito dall’articolo 19 della legge 10 del 9 gennaio 1991.

Sono obbligati alla nomina dell’Energy Manager:

  • i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio
  • i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio

Il tecnico nominato può essere interno all’organizzazione, scelto tra i manager di alto livello, o un consulente esterno con competenze tecniche. Si ricorda che, dal 4 luglio 2016, per accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) è necessario che l’azienda richiedente abbia nominato un Energy Manager certificato EGE da ente terzo ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009.

Molteplici sono gli aspetti che coinvolgono l’attività dell’Energy Manager. L’incarico consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia all’interno dell’organizzazione. Nell’ambito dell’incarico dovranno essere espletate le seguenti attività:

  • determinazione delle funzioni e delle attività attinenti il risparmio e l’uso razionale e sostenibile dell’energia;
  • sistematizzazione dei dati e dei fattori di costo necessari al presidio di una funzione di risparmio e l’uso razionale e sostenibile dell’energia, che permetta all’impresa una assegnazione dei costi in termini di contabilità energetica;  sviluppo di indici di comparazione dell’efficienza (benchmark);
  • verifica degli strumenti contrattuali e delle modalità di gestione e controllo delle funzioni a rilevante valenza energetica dell’azienda ed assistenza all’eventuale ridefinizione contrattuale dei servizi di fornitura energetica;
  • predisposizione del bilancio energetico dell’Azienda in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
  • formulazione di proposte di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica con la definizione dei parametri tecnico-economici necessari ai fini di una valutazione in sede decisionale da parte della Direzione dell’organizzazione;
  • indicazione delle possibili fonti di finanziamento attraverso l’analisi della fattibilità di contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) sia nell’ipotesi di finanza di progetto (PF), sia nell’ipotesi di Finanziamento Tramite Terzi (FTT) con il coinvolgimento di una ESCo;
  • predisposizione delle richieste di accesso ai incentivi economici previsti dai Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica TEE), Conto Termico, detrazioni fiscali; predisposizione di progetti di accesso ai programmi  europei di finanziamento disponibili oltre ad eventuali incentivi locali;
  • gestione dei rapporti con gli appaltatori (nel caso di PA) in qualità di rappresentante dell’Amministrazione e controparte dell’Appaltatore, con funzioni di controllo nella fase di esecuzione e nella fase di gestione della fornitura di beni e affidamento dei servizi di natura energetica.

La soglia oltre la quale diventa obbligatoria la nomina, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), è per le P.A. pari a 1.000 tep/anno.

In termini energetici, 1.000 tep corrispondono a circa

  • 1,2 milioni di m3 di gas naturale
  • 5,3 milioni di kWhe in usi finali

Gli Enti Locali sopra i 10.000 abitanti è opportuno che procedano annualmente alla verifica del raggiungimento della soglia d’obbligo. Ad oggi soltanto 8 Regioni e meno di 100 comuni hanno proceduto alla nomina dell’EM. Per le imprese industriali il limite di 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio equivale ovviamente ai valori sopra indicati moltiplicati per 10.

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