ECOBONUS E SISMABONUS – alcuni problemi che appaiono ad una prima lettura degli articoli Ecobonus e Sismabonus del DL Rilancio

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L’ing. Raffaele Scialdoni, esperto di riqualificazione energetica e ambientale, segnala alcuni problemi che appaiono ad una prima lettura degli articoli Ecobonus e Sismabonus del DL Rilancio.

 

Due articoli, il 119 e il 121, del Decreto legge 19 maggio 2020, n.34 “Rilancio” trattano dell’Ecobonus, l’azione pensata per dare un forte impulso alla ripartenza del settore legato all’edilizia prevalentemente residenziale, promuovendo investimenti per la riqualificazione energetica e per quella strutturale in funzione antisismica. Lo sforzo da parte dello Stato è poderoso perché sostiene l’intera spesa necessaria riconoscendo il 110 % di detrazioni fiscali.

L’estrema diffusione del titolo di proprietà delle abitazioni di residenza unita alla misura economica messa in atto porta ad immaginare come, al netto della viscosità delle norme attuative, l’iniziativa del Governo possa innescare una domanda privata di enorme portata.

All’articolo 119 del Decreto Rilancio è affidato il compito di dare un indirizzo a tale domanda, ponendo condizioni per l’accesso all’incentivo. C’è un salto di qualità dalla precedente impostazione delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico che consentono l’accesso sia ai condomini che ai singoli. Negli ultimi anni si è iniziato a differenziare la misura dell’incentivo per interventi che riguardino il condominio. Ora, nell’articolo 119, è detto che condizione necessaria per accedere all’Ecobonus è che si intervenga sull’intero edificio. Questo è possibile in due modi: o intervenendo sull’involucro per diminuire le dispersioni termiche oppure con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

L’obiettivo, in sintonia con le misure prese a livello europeo, è quello di spingere al recupero della qualità energetica dell’intero edificio. Infatti, con il recepimento della nuova EPBD, la Direttiva UE 844/2018, gli edifici dovranno operare una ristrutturazione a lungo termine che consideri un orizzonte pressoché decarbonizzato al 2050. In sostanza, ciò che si mette in cantiere oggi è quello che ci troveremo al 2050.

Condividendo in linea generale gli intenti dichiarati del provvedimento, abbiamo identificato alcuni aspetti critici che appaiono ad una prima lettura del testo attuale, che, a nostro avviso, rendono di difficile attuazione le misure previste e che andrebbero corretti in sede della ratifica definitiva in Parlamento.

 

I tempi di attuazione e il numero di imprese adeguate

In molti hanno già osservato che il lasso di tempo considerato, entro il quale effettuare gli interventi, sostanzialmente 1 anno, è troppo breve.  I motivi sono molteplici. Alcuni hanno a che fare con la capacità decisionale dei condomini. Ma l’aspetto più rilevante da considerare riguarda il numero di imprese in grado di operare sugli interventi oggetto dell’Ecobonus.

Infatti, se la previsione di erogazione totale del credito fino al 2026 è stimata pari a circa 14 mld di Euro, considerando un costo medio per intervento di 120.000 € -tenendo conto sia di realtà condominiali che di abitazioni singole – ciò significa che sarà possibile fare interventi su poco meno di 120.000 edifici tra case singole e condomini grandi, piccoli e medi. (Per valutare la rilevanza dell’intervento proposto, consideriamo che il censimento Istat del 2011 dava un valore di circa 12.187.698 edifici per abitazioni civili, per un totale di poco superiore a 31 milioni di abitazioni, valore che è confermato anche dalle analisi del Cresme  – poco più di 30 milioni di abitazioni – e della ARERA  – contatori di erogazione energia elettrica, di poco inferiore a 30 milioni di utenze – ; di questi edifici poco più del 50% sono definibili come “singola abitazione”. Se consideriamo anche le seconde case – circa il 15% come abitazioni – e quelle disabitate, si può pensare ad un numero di edifici “condominiali” pari a circa 5 milioni di unità).

Se consideriamo che ogni impresa edile possa fare, in 1 anno scarso, mediamente 6 o 7 interventi – dipende dalle dimensioni dell’impresa e del condominio – questo significa che dovrebbero essere impegnate almeno 16 – 17.000 imprese edili.

Ferma restando la capacità professionale dell’imprenditoria edile nazionale, è necessario verificare quale sia il numero di imprese in possesso delle caratteristiche e competenze adeguate a progettare, finanziare (o a ottenere il finanziamento) eseguire e collaudare, entro il 2021, le diverse decine di migliaia di ristrutturazioni rilevanti – 2 classi di efficienza da guadagnare – che sono ipotizzabili. O che siano in grado di consorziarsi velocemente per acquisire tali capacità.

In pratica, essendo già a giugno e non essendo ancora definitivi e chiari gli aspetti operativi, le attività di ristrutturazione dovrebbero svolgersi in meno di un anno; difficile pensare che si possano trovare imprese edili o consorzi in grado di portare a termine la mole di lavoro.

 

Cessione del credito di imposta

Questo aspetto è fortemente legato al punto precedente; la situazione che sta delineandosi (in attesa della versione definitiva del DL) vede un grosso interesse di molti condomini o proprietari di immobili “singoli” a realizzare gli interventi, purché si possa cedere il credito di imposta all’impresa che realizza i lavori o ad un istituto finanziario/bancario. Il tutto con un esborso immediato per il condominio/proprietario praticamente nullo o, al massimo, contenuto nel 10%; da qui nascono i problemi più seri perché se le imprese edili in grado di eseguire “bene” e nei tempi previsti i lavori sono poche, quelle in grado anche di “acquistare” il credito ed anticipare i costi sono praticamente inesistenti.

Diventa obbligatorio, quindi, il ricorso ad istituti bancari, tenendo conto che anche questi ultimi non riusciranno a soddisfare in tempo tutte le richieste, caricheranno le loro spese sul costo dell’intervento – per questo il 110% non sarà sufficiente a garantire il “costo zero” per l’utente finale; da qui, il 90 % di copertura del costo – e, in ultimo, chiederanno garanzie circa le condizioni per l’incasso del credito nei 5 anni previsti.

Questo ultimo aspetto pone l’attenzione sui controlli da parte della Pubblica amministrazione – anche intensificati per l’occasione – che avverranno in tempi successivi alla esecuzione dei lavori ed all’acquisto dei crediti da parte degli istituti finanziari; è facile attendersi che questi ultimi vogliano sentirsi garantiti della congruità degli interventi con quando richiesto dalla norma, prima della erogazione del finanziamento.

 

Attestato di Prestazione Energetica

Occorre rilevare che, secondo le attuali disposizioni di legge, non è possibile produrre un’APE sull’intero edificio a meno che non sia composto da un’unica unità immobiliare. Per superare tale complicazione, che obbligherebbe alla redazione di APE per ogni singola unità immobiliare, si suggerisce di integrare il testo con una deroga al comma 4 dell’articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, per le sole finalità previste dall’articolo 119, in modo che l’attestazione di prestazione energetica possa riferirsi ad un intero edificio anche se composto da più unità immobiliari, servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva, o da impianti di climatizzazione autonomi al servizio di ogni unità immobiliare.

C’è da aggiungere, riguardo all’APE, che molte delle certificazioni energetiche indicano una classe energetica G.  Si ricorda che fino al 31 dicembre 2012 è stato consentito di autodichiarare l’immobile in classe G e che la validità della certificazione è di 10 anni. Un intervento parziale sull’involucro, con una verifica dei requisiti tecnici minimi non richiesti su tutte le strutture, potrebbe avvalersi di una classe di partenza così bassa, anche se non rappresentativa dello stato esistente, per conseguire il salto di due classi. Per tali motivi sarebbe opportuno che l’APE avesse una data di emissione recente.

In ogni caso, l’utilizzo efficace della procedura di certificazione energetica APE rende necessario che vengano potenziati i controlli e le relative sanzioni (la parte a carico del Pubblico) ovvero quanto già previsto in merito alle difformità delle certificazioni (misure già attive per ogni catasto regionale), l’inasprimento delle sanzioni previste nel Decreto Rilancio e il controllo sulla reale predisposizione della Relazione ex Legge 10.

L’effettiva e corretta esecuzione di tali controlli potrebbe ridurre le preoccupazioni degli istituti bancari e finanziari circa l’erogazione dei finanziamenti.

 

Materiali isolanti con qualifica CAM

L’articolo 119 prevede al Comma 1, punto a, che i materiali isolanti utilizzati debbano rispettare i Criteri Ambientali Minimi, CAM, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

La richiesta è pienamente condivisibile, ma sarà opportuno verificare preliminarmente che le aziende nazionali siano in grado di fornire in tempi utili materiali isolanti in grado di rispettare i requisiti CAM; quindi, in base al testo attuale del decreto, almeno per la metà del 2021, per consentirne la messa in opera.

Da sottolineare che, in base alle stime preliminari, i quantitativi di materiale isolante necessario potrebbero ammontare a non meno di 20 milioni di metri cubi. I requisiti CAM prevedono anche delle percentuali di materiale riciclato; per dimostrarlo si può utilizzare un prodotto che abbia la Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Sul sito di EPD Italy (citato dai CAM), alla voce materiali isolanti (anche pannelli) ci sono, per il momento, 4 o 5 produttori nazionali. Ciò dimostra la disponibilità di questi materiali prodotti a livello nazionale, ma non chiarisce la disponibilità del quantitativo necessario, soprattutto nei tempi richiesti

L’eventuale carenza di questi materiali comporterebbe la necessità di importarli ed un possibile incremento dei costi. Si potrebbe ripetere l’effetto “mascherine”. Inoltre, occorrerebbe evitare che una parte consistente degli effetti del volano economico si trasferisca oltre confine ripetendo l’esperienza degli ingenti incentivi erogati con i vari Conti Energia per il fotovoltaico, la cui componentistica era prodotta nella quasi totalità da imprese straniere.

 

Conclusioni

Sembra che la necessità di allungare i tempi di applicazione del DL di almeno un anno sia ormai largamente condivisa.

Questo allungamento consentirebbe di risolvere sia gli eventuali problemi dovuti alla disponibilità delle imprese edili in grado di realizzare le attività previste, che quelli legati alla reperibilità dei materiali (oltre a dare tempi per organizzare tutta la parte relativa alle procedure di presentazione delle domande ed alla gestione, in generale, delle procedure secondo Linee Guida che dovranno essere emanate).

In generale, auspichiamo che venga mantenuta la corretta impostazione del DL che tende a favorire interventi di particolare consistenza (ristrutturazioni a livello condominiale) che difficilmente si eseguirebbero con l’attuale sistema di erogazione del Credito di Imposta.

Questo aspetto qualifica e valorizza il DL, non solo per il rilancio delle attività produttive e realizzative, ma anche per conseguire un reale e consistente beneficio a livello energetico ed ambientale.

Ci auguriamo che tale aspetto peculiare non venga stravolto dagli emendamenti in sede di approvazione parlamentare e che, semmai, venga potenziato con l’integrazione di altre categorie di interventi.

In particolare si ritiene importante che si dia priorità ad interventi che integrino gli aspetti energetici a quelli di ristrutturazione sismica, come pure che si possa aprire alla Pubblica Amministrazione, in questo caso, solo per interventi di particolare rilievo e che integrino il più possibile tutte le tipologie elencate nel DL stesso.

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