Chiarimenti del MISE: quando eseguire la Diagnosi Energetica, successiva alla prima.

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Le diagnosi successive alla prima dovranno essere eseguite decorsi 4 anni dall’esecuzione della precedente, al fine di rispettare l’intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Ciò vale anche per le diagnosi validamente eseguite prima del 5 dicembre 2015 (ad esempio se una diagnosi valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo è stata eseguita il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, al più tardi, entro il 14 gennaio 2017). Nel caso di diagnosi eseguita in seguito al ricevimento di verbale di accertamento relativo al mancato assolvimento dell’obbligo nell’anno n-esimo, le diagnosi successive ad essa dovranno essere eseguite entro 4 anni dal 5 dicembre dell’anno n-esimo stesso.

Ricordiamo ai soggetti obbligati, che non hanno effettuato la diagnosi nel 2015 (n-1), e sono poi stati sanzionati per tale mancanza, che entro dicembre  2019, dovranno presentare la Diagnosi Energetica relativa all’anno 2018 (n-1).

La mancata immissione della Diagnosi, entro i tempi previsti, comporterà una sanzione da 4.000 Euro a 40.000 Euro (D.lgs 102/14 Art. 16 comma 1).

 

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